Le elezioni comunali si terranno il 12 giugno 2022 in 86 comuni della regione Veneto. Il turno di ballottaggio si terrà il 26 giugno.
Si voterà in tredici comuni con popolazione superiore alla soglia dei 15 mila abitanti con il sistema elettorale maggioritario a doppio turno.
In sintesi, i numeri delle elezioni nella regione sono i seguenti:
comuni al voto: 86 su 563 comuni veneti (15,3%)
comuni >15.000 ab: 13 su 86 (15,1%)
comuni ≤15.000 ab: 73 su 86 (84,9%)
capoluoghi di provincia: 3
I Capoluoghi di provincia sono Belluno, Padova e Verona, le altre città con più di 15 mila abitanti sono invece Feltre nel Bellunese, Abano Terme, Vigonza (Padova), Jesolo, Marcon, Mira, Mirano, Santa Maria di Sala (Venezia), Thiene (Vicenza).
La suddivisione per provincia vede 18 comuni al voto nel Padovano, 17 nel trevigiano, 14 nel Veronese, 12 nel Bellunese, 10 nel Vicentino, 9 nel Veneziano e 6 nel Polesine.
In questa cartina abbiamo raccolto i candidati sindaci nei comuni al voto in Veneto sostenuti dal Partito Democratico. Passa con il mouse sul punto corrispondente al comune per verificare se c'è un nostro candidato in lizza.
Si vota solo domenica 12 maggio dalle ore 7 alle ore 23.
Quanti voti di preferenza si possono esprimere?
Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si può esprimere una sola preferenza per un candidato consigliere comunale.
Nei comuni con almeno 5.000 abitanti è possibile esprimere non più di due preferenze per i candidati a consigliere comunale, scrivendone il cognome nelle apposite righe tratteggiate poste al di sotto del contrassegno di lista.
In caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza.
Le preferenze devono essere manifestate, esclusivamente, per candidati compresi nella lista votata.
Come si esprime il voto?
Le modalità di espressione del voto cambiano in funzione della popolazione dei comuni. Nei comuni fino a 15.000 abitanti si può tracciare un segno sul nominativo del candidato sindaco o sul contrassegno della lista collegata al candidato sindaco o anche sia sul candidato sindaco che sulla lista collegata al medesimo candidato sindaco: in ogni caso, il voto viene attribuito sia alla lista di candidati consiglieri che al candidato sindaco collegato. È eletto Sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio domenica 26 giugno tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Nei comuni con più di 15.000 abitanti si può:
tracciare un solo segno sul rettangolo recante il nominativo di un candidato sindaco, senza cioè segnare alcun contrassegno di lista: in questo caso il voto viene attribuito solo al candidato sindaco prescelto;
tracciare un segno solo sul contrassegno di una delle liste oppure tracciare un segno sia sul nominativo del candidato sindaco che su una delle liste collegate al medesimo candidato sindaco: in entrambi i casi il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista collegata;
esprimere un voto disgiunto, tracciando un segno sul nominativo del candidato sindaco ed un altro segno su una delle liste ad esso NON collegata: in questo caso il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista NON collegata.
È eletto sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi (almeno il 50% più uno); qualora nessun candidato raggiunga tale soglia si tornerà a votare domenica 26 giugno per il ballottaggio tra i due candidati più votati. All’eventuale turno di ballottaggio il voto si esprime tracciando un segno su uno dei due rettangoli contenenti il nominativo del candidato sindaco prescelto. Le preferenze si esprimono scrivendo negli appositi spazi il cognome (oppure il nome e cognome in caso di omonimia) dei candidati consiglieri comunali della lista votata.